Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i puntiย clouย dellaย circolare – pdfย 32/E di oggi. Nel documento di prassi, che nellโultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, lโAgenzia delle Entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano unโattivitร di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano giร tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non รจ tenuto a rimanere per lโintero triennio nello stesso regime.
Agenzia dell’Entrate: chiarimenti su soglie nuovo regime forfettario
Le novitร in sintesiย โ Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito รจ applicabile giร a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi giร lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda lโingresso di nuovi soggetti. ร stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita โimmediataโ dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dellโanno.
Come funzionano le nuove soglieย โ In base alle novitร , se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane allโinterno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciรฒ comporta la rettifica dellโIva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dellโanno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dallโinizio dellโanno, mentre, per lโIva, entra nel regime ordinario dal momento dellโincasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue lโintegrazione della relativa fattura, con lโemissione di una nota di debito per lโimporto della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.
Le risposte aiย quesitiย – Nellโultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novitร . Ad esempio, il documento di prassi precisa che se il contribuente intraprende lโattivitร in corso dโanno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione dโanno di attivitร . Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilitร ordinaria possono applicare dal 1ยฐ gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.