venerdì 6 Febbraio 2026

A parità di lavoro deve corrispondere pari retribuzione. In coerenza con questo principio, il Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2026 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, tramite la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Trasparenza retributiva, primo sì del Cdm a decreto attuativo direttiva UE. Calderone: “Valorizzazione talento di tutte/i condizione essenziale”

“Il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – rafforza gli strumenti per rendere effettiva la parità salariale. Il testo potrà arricchirsi ulteriormente durante il passaggio parlamentare e gli ulteriori confronti con le parti sociali, perché la valorizzazione del talento di tutte e di tutti è una condizione essenziale per un mondo del lavoro moderno e inclusivo”.

Il provvedimento mira a eliminare il divario salariale di genere (gender pay gap) attraverso una maggiore trasparenza e strumenti di tutela. Si applica a datori di lavoro pubblici e privati e riguarda, salvo alcune esclusioni, i lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e contratti a termine), estendendosi per alcuni aspetti anche ai candidati durante la fase di selezione. Gli annunci di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale o la fascia prevista. Ai datori di lavoro sarà vietato chiedere ai candidati informazioni sui loro stipendi passati. Nel rispetto della normativa sulla privacy, i lavoratori hanno il diritto di conoscere i criteri di determinazione del proprio stipendio e i livelli retributivi medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro, suddivisi per genere. Le aziende possono fornire queste informazioni in modo proattivo.

Il decreto chiarisce i concetti di “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore”, basandoli su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Previsto che la contrattazione collettiva sia il riferimento principale per la classificazione professionale e retributiva. Ove emergesse un divario retributivo di genere non giustificato pari o superiore al 5%, il datore di lavoro deve motivarlo e avviare una valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali e l’Ispettorato del lavoro per adottare misure correttive.

Le aziende dai 100 dipendenti in su dovranno comunicare periodicamente dati specifici sulla trasparenza retributiva. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di informazione del lavoratore su particolari dati retributivi aggregati (fermi restando gli obblighi di trasparenza già previsti a legislazione vigente), per le piccole imprese (fino a 49 dipendenti) si è scelto di indicare le modalità con le quali poter fornire questi dati con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di evitare oneri sproporzionati e al contempo garantire il rispetto della privacy degli altri lavoratori in contesti molto piccoli.

Il decreto infine istituisce un organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per vigilare sull’attuazione del decreto e rafforzare le tutele giudiziarie per i lavoratori discriminati.

 

 

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