La normativa per i subappalti stabilita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici deve essere applicata ai servizi postali in maniera coerente con la peculiare natura delle prestazioni e delle formule organizzative su cui รจ strutturato il mercato postale.
Servizi Postali, AGCM, AGCOM e ANAC: normativa in tema di subappalti garantisca massima apertura del mercato
ร quanto prevede lโAtto di Interpretazione della disciplina in materia di subappalto recata dallโarticolo 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici, firmato congiuntamente dai presidenti di Agcm, Roberto Rustichelli, di Agcom Giacomo Lasorella, e di Anac, Giuseppe Busรญa.
La fornitura dei servizi postali รจ caratterizzata da una pluralitร di prestazioni (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione), che hanno reso necessario lโutilizzo di formule organizzative flessibili, basate su forme di cooperazione tra il singolo operatore economico affidatario e altri operatori postali. La fase di distribuzione degli invii postali รจ particolarmente critica, in quanto richiede all’operatore postale privato di raggiungere fisicamente zone di territorio molto estese, diffusamente distribuite su tutto il territorio nazionale e a scarsa densitร abitativa. A causa di tale situazione, il singolo operatore postale dovrebbe sostenere costi molto elevati per garantire la capillaritร della propria struttura a fronte di un numero limitato di consegne, insufficiente per remunerare i relativi costi.
Poichรฉ nessun operatore postale privato dispone di una autonoma struttura capillare in tutto il territorio nazionale (che presenterebbe dei costi insostenibili), l’esecuzione del servizio avviene per mezzo di una โreteโ composta da un numero molto elevato di operatori postali presenti su ย tutto il territorio nazionale, che consente volta per volta – a seconda del territorio cui sono destinati gli invii postali e della loro concentrazione – di selezionare in modo flessibile i soggetti piรน adeguati allo svolgimento del servizio.
Le caratteristiche del settore postale rendono pertanto necessario poter contare su una normativa idonea a consentire la partecipazione effettiva alle procedure di gara al piรน ampio numero di operatori, cosรฌ da realizzare gli obiettivi di unโeffettiva liberalizzazione del mercato in esame anche nella materia dei contratti pubblici. Nella materia degli appalti pubblici, lโistituto piรน idoneo ad affrontare tale esigenza รจ quello dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, grazie ai quali il singolo operatore economico puรฒ stringere accordi con altri operatori postali dislocati nelle diverse zone di territorio, che provvedono materialmente, anche solo per invii limitati, alla fase di distribuzione.
Questa esigenza non potrebbe dโaltro canto essere risolta con il ricorso al subappalto, in base alla cui disciplina non vi sarebbero operatori in grado di assolvere le prestazioni richieste dai committenti pubblici, con conseguente impossibilitร di procedere agli affidamenti dei contratti. Tale situazione comporterebbe quindi una notevole chiusura del mercato, in evidente contrasto con il processo di liberalizzazione faticosamente avviato.
Le Autoritร ritengono, pertanto, di fornire unโinterpretazione della norma utile a garantire la massima apertura del mercato, anche in considerazione della necessaria prevalenza del principio di concorrenza, rispetto allโesigenza di introdurre limitazioni al subappalto. Ciรฒ per evitare lโadozione, da parte delle stazioni appaltanti, di provvedimenti di esclusione dalle gare degli operatori economici che hanno finora garantito lโesecuzione dei contratti pubblici, con conseguente paralisi del mercato.
Le Autoritร forniranno indicazioni in tal senso alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nellโambito dei propri atti segnalatori e regolatori e, in particolare, in occasione del prossimo aggiornamento delle Linee guida sullโaffidamento dei servizi postali.