giovedì 21 Agosto 2025

Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine (la “Società”), rende noto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato in data 12 agosto 2025 un nuovo provvedimento, rispetto a quello del 24 maggio 2022 descritto nel comunicato stampa della Società dello scorso 12 dicembre 2024.

Dall’Antitrust nuova sanzione da 8 milioni a Sicily by Car. La società valuta ricorso

In particolare, anche con il citato provvedimento dello scorso 12 agosto, l’AGCM ha ritenuto vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del Consumo la clausola di cui all’art. 2.2 lett. e) delle condizioni generali di contratto adottate da Sicily By Car, nella misura in cui prevedeva il pagamento da parte dei clienti della somma di Euro 50,00 oltre IVA per ogni notifica ricevuta dalla Società in relazione a multe e/o sanzioni per infrazioni al Codice della Strada in tesi commesse dai clienti noleggiatori durante i periodi di noleggio, nonché per mancato pagamento, sempre da parte dei clienti noleggiatori, di pedaggi e parcheggi, vietandone l’utilizzo. Tale provvedimento, pur avendo ad oggetto la medesima clausola contrattuale, ha riguardato, secondo l’AGCM, un periodo temporale diverso e successivo rispetto a quello esaminato nel provvedimento del 2022.

 

Con il medesimo provvedimento, l’AGCM ha deliberato di irrogare alla Società una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8.000.000 da corrispondere entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, imponendo altresì alla Società di pubblicare – entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimento medesimo – il testo dell’estratto del provvedimento per dieci giorni consecutivi nella home page del proprio sito web.

 

La Società sta attentamente valutando le possibili azioni contestative e difensive da intraprendere, anche tenendo conto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2024, la quale, annullando il citato provvedimento adottato dall’AGCM in data 22 maggio 2022, ha di contro negato la vessatorietà della medesima clausola contrattuale, come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2024, cui si rimanda per ulteriori informazioni.

 

 

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