Il Garante privacy ha comminato a E.ON Energia spa unaย sanzioneย di oltre 890mila euro per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing. Il procedimento trae origine dai reclami di due persone che lamentavano la ricezione di numerose chiamate indesiderate e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento.
Telemarketing, Garante multa E.On Energia per 890mila euro
Nel corso dellโistruttoria il Garante ha rilevato, in un caso, che i consensi rilasciati in fase di attivazione delle forniture di luce e gas, erano stati trascritti in maniera errata da un dipendente della societร . Errore che ha evidenziato una duplice criticitร nei meccanismi di tutela dei dati dei clienti. Da un lato, E.ON non ha introdotto misure idonee a verificare ed assicurare la corrispondenza tra i consensi resi dagli interessati e le informazioni registrate sui sistemi aziendali, ed รจ cosรฌ incorsa nella a realizzazione di attivitร di telemarketing senza unโidonea base giuridica. Dallโaltro, รจ venuta meno agli obblighi di formazione e supervisione dei soggetti incaricati delle attivitร di telemarketing.
Per quanto riguarda il secondo reclamo, il Garante ha invece accertato lโavvenuta realizzazione di attivitร di telemarketing mediante lโutilizzo di dati personali raccolti con lโausilio di un form pubblicato su Facebook nellโambito di una campagna cd. digital, sebbene lโinteressata in questione non avesse mai attivato un account social.
Anche in questo caso, il Garante ha riscontrato che E.ON non effettuava verifiche sulla legittima provenienza dei dati utilizzati per finalitร commerciali, nรฉ sullโidentitร dei soggetti che rilasciavano i dati.
Sempre un errore materiale, secondo la societร , aveva poi determinato il mancato riscontro allโistanza di esercizio dei diritti dellโinteressata.