“Reati fiscali non punibili anche dopo il primo grado”, titola stamani Il Sole 24 Ore.ย A pagina 24: “Omessi versamenti non punibili anche dopo il primo grado”. Il beneficio si estende a chi salda il debito fiscale prima della sentenza di appello. Il decreto legge 34 in vigore da ieri incentiva la sanatoria.
Reati fiscali non punibili anche dopo il primo grado
Per chi si avvale della tregua fiscale, la causa di non punibilitร penale, in caso di omessi versamenti, si applica anche a processo di primo grado concluso, a condizione che la definizione avvenga prima della sentenza di appello – si legge sul quotidiano economico -. ร questa la principale novitร , rispetto alle bozze circolate in precedenza, della versione definitiva del decreto Bollette (Dl 34/2023) pubblicato giovedรฌ in tarda serata sulla Gazzetta Ufficiale.
Lโarticolo 23 del decreto prevede la non punibilitร per i reati di omesso versamento ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti, quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute integralmente versate secondo le modalitร previste dagli istituti della tregua fiscale, purchรฉ le relative procedure vengano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Secondo la norma pubblicata in Gazzetta,ย chi ha aderito a uno degli istituti previsti dalla legge 197/2022, puรฒ beneficiare della non punibilitร fino a prima della pronuncia di appello e quindi in concreto ben oltre lโapertura del dibattimento di primo grado, e pertanto anche nellโipotesi di condanna giร inflitta purchรฉ, in buona sostanza, non sia terminato il procedimento di appello.
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