A valere dal 1o ottobre 2024, la Banca nazionale svizzera (BNS) abbasserà da 25 a 22 il fattore del limite utilizzato per la remunerazione degli averi a vista dei titolari di conti giro soggetti all’obbligo di riserva. La base di calcolo resta invariata: per le banche soggette all’obbligo di riserva il limite individuale corrisponde alla media mobile delle riserve minime obbligatorie degli ultimi tre anni, moltiplicata per il vigente fattore; per gli altri titolari di conti giro il limite ammonta di principio a zero franchi.
Banca nazionale svizzera adegua remunerazione degli averi a vista
Gli averi a vista fino al limite saranno remunerati al tasso guida BNS, a quelli eccedenti il limite sarà applicato il tasso guida BNS al netto di una riduzione. Gli averi a vista detenuti per soddisfare l’obbligo di riserva minima non saranno remunerati.
Con l’innalzamento precedentemente comunicato delle riserve minime obbligatorie a partire dal 1o luglio 2024, i limiti dovrebbero aumentare nel corso dei prossimi tre anni1. La riduzione del fattore permette di contrastare questo aumento, consentendo in tal modo di continuare ad assicurare un’attuazione efficace della politica monetaria e di favorire un mercato monetario attivo. La riduzione non avrà influsso sull’indirizzo monetario. La BNS verifica regolarmente la remunerazione degli averi a vista, apportando gli adeguamenti del caso.