La societร che ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha registrate in quellโanno e, per un mero errore materiale, ha omesso di inserire lโIva detraibile nella dichiarazione annuale, non puรฒ piรน presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poichรฉ il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
Agenzia delle Entrate: fatture non registrate in tempo, svanisce anche la detrazione Iva
La corretta gestione della detrazione Iva rappresenta un aspetto importante per gli operatori soggetti allโimposta. LโAgenzia delle entrate, su input del quesito proposto dalla societร , con laย risposta n. 115 del 17 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alle modalitร di recupero della detrazione, in caso di omessa registrazione e alle eventuali sanzioni applicabili.
Il contesto
Una societร , come anticipato, ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha annotate nei registri Iva dellโanno 2023 nรฉ nel sezionale Iva relativo alle fatture ricevute in quellโanno. Dichiara, invece, di averle registrate nel 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023. La societร sostiene che, pur essendo lโimposta detraibile, questa non รจ stata inserita nella dichiarazione 2023 per mero errore materiale: chiede quindi come procedere per recuperarla e quali sanzioni potrebbero applicarsi.
I principi di diritto applicabili
Lโarticolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui lโimposta diventa esigibile e puรฒ essere esercitato al piรน tardi con la dichiarazione relativa allโanno in cui il diritto si รจ formato, purchรฉ siano rispettate le condizioni di legge.
Lโarticolo 25, comma 1, dello stesso decreto, impone poi, al contribuente, di annotare in un apposito registro le fatture di acquisto o importazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa allโanno di ricezione della fattura, e comunque prima della liquidazione periodica.
In altri termini, dal dettato normativo, lโAgenzia rimarca che il diritto alla detrazione si perfeziona nel momento in cui si verificano due condizioni: lโavvenuta esigibilitร dellโimposta e il possesso di una fattura valida. Ricorda inoltre che, con la circolare n. 1/2018, ha chiarito che il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni e puรฒ essere esercitato al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione dellโanno in cui tali condizioni si sono verificate.
Sempre sulla scorta delle disposizioni di legge โ continua โ se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura, ma ha omesso di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione, puรฒ ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998), entro i termini di decadenza stabiliti dallโarticolo 57 del decreto Iva (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).
La conclusione
Ciononostante, nel caso in esame, la societร aveva le fatture di acquisto del 2023, con Iva esigibile e detraibile nello stesso anno, ma ha omesso di registrarle e di detrarre lโimposta entro i termini previsti, rinunciando cosรฌ definitivamente al diritto di detrazione. Di conseguenza, non puรฒ piรน presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poichรฉ il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
A supporto della conclusione anche la Corte di giustizia europea, la quale in varie occasioni ha ribadito che il diritto alla detrazione, pur se con qualche eccezione, va esercitato nel periodo in cui lโIva diventa esigibile.
In sostanza, sia la normativa che la giurisprudenza evidenziano che il contribuente deve rispettare i termini di registrazione e detrazione, e in caso di violazioni, sono applicabili sanzioni, comunque ravvedibili (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) che vanno da 250 a 2mila euro.