mercoledรฌ 23 Aprile 2025

La societร  che ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha registrate in quellโ€™anno e, per un mero errore materiale, ha omesso di inserire lโ€™Iva detraibile nella dichiarazione annuale, non puรฒ piรน presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poichรฉ il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.

Agenzia delle Entrate: fatture non registrate in tempo, svanisce anche la detrazione Iva

La corretta gestione della detrazione Iva rappresenta un aspetto importante per gli operatori soggetti allโ€™imposta. Lโ€™Agenzia delle entrate, su input del quesito proposto dalla societร , con laย risposta n. 115 del 17 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alle modalitร  di recupero della detrazione, in caso di omessa registrazione e alle eventuali sanzioni applicabili.


Il contesto

Una societร , come anticipato, ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha annotate nei registri Iva dellโ€™anno 2023 nรฉ nel sezionale Iva relativo alle fatture ricevute in quellโ€™anno. Dichiara, invece, di averle registrate nel 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023. La societร  sostiene che, pur essendo lโ€™imposta detraibile, questa non รจ stata inserita nella dichiarazione 2023 per mero errore materiale: chiede quindi come procedere per recuperarla e quali sanzioni potrebbero applicarsi.

I principi di diritto applicabili

Lโ€™articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui lโ€™imposta diventa esigibile e puรฒ essere esercitato al piรน tardi con la dichiarazione relativa allโ€™anno in cui il diritto si รจ formato, purchรฉ siano rispettate le condizioni di legge.
Lโ€™articolo 25, comma 1, dello stesso decreto, impone poi, al contribuente, di annotare in un apposito registro le fatture di acquisto o importazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa allโ€™anno di ricezione della fattura, e comunque prima della liquidazione periodica.

In altri termini, dal dettato normativo, lโ€™Agenzia rimarca che il diritto alla detrazione si perfeziona nel momento in cui si verificano due condizioni: lโ€™avvenuta esigibilitร  dellโ€™imposta e il possesso di una fattura valida. Ricorda inoltre che, con la circolare n. 1/2018, ha chiarito che il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni e puรฒ essere esercitato al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione dellโ€™anno in cui tali condizioni si sono verificate.

Sempre sulla scorta delle disposizioni di legge โ€“ continua โ€“ se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura, ma ha omesso di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione, puรฒ ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998), entro i termini di decadenza stabiliti dallโ€™articolo 57 del decreto Iva (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).


La conclusione

Ciononostante, nel caso in esame, la societร  aveva le fatture di acquisto del 2023, con Iva esigibile e detraibile nello stesso anno, ma ha omesso di registrarle e di detrarre lโ€™imposta entro i termini previsti, rinunciando cosรฌ definitivamente al diritto di detrazione. Di conseguenza, non puรฒ piรน presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poichรฉ il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.

A supporto della conclusione anche la Corte di giustizia europea, la quale in varie occasioni ha ribadito che il diritto alla detrazione, pur se con qualche eccezione, va esercitato nel periodo in cui lโ€™Iva diventa esigibile.

In sostanza, sia la normativa che la giurisprudenza evidenziano che il contribuente deve rispettare i termini di registrazione e detrazione, e in caso di violazioni, sono applicabili sanzioni, comunque ravvedibili (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) che vanno da 250 a 2mila euro.

 

 

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