Nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta di successione. E’ quanto si legge su FiscoOggi, pubblicazione dell’Agenzia delle entrate. Con le nuove disposizioni sui pagamenti delle imposte di successione, introdotte dal Dlgs n. 139/2024, lโAgenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/2025 istituisce nuovi codici tributo e ne ridenomina altri giร esistenti. Le modifiche al Testo unico sulle successioni apportate dal citato decreto legislativo si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1ยฐ gennaio 2025.
Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta di successione
La nuova disciplina, in sintesi, prevede lโautoliquidazione dellโimposta di successione da parte dei contribuenti entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui sia dovuta una maggiore imposta, lโufficio emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con lโinvito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni.
ร ammesso, inoltre il pagamento rateale in otto rate trimestrali (o in dodici rate trimestrali per gli importi che superano i 20mila euro).
I versamenti da autoliquidazione
La risoluzione, in linea con le nuove disposizioni, istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare per lโautoliquidazione delle imposte:
โ1539โ denominato โSuccessioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazioneโ.
โ1635โ denominato โSuccessioni – Imposta sulle successioni โ interessi pagamento ratealeโ.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione โErarioโ in corrispondenza delle somme indicate nella colonna โimporti a debito versatiโ, indicando:
- nel campo โanno di riferimentoโ, nel formato โAAAAโ, lโanno del decesso
- nella sezione โContribuenteโ il codice fiscale e i dati anagrafici dellโerede
- il campo โCodice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareโ รจ valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice โ08โ da riportare nel campo โcodice identificativoโ
- per il solo codice tributo โ1539โ, il campo โrateazione/Regione/Prov./mese rif.โ รจ sempre valorizzato nel formato โNNRRโ, ove โNNโ rappresenta il numero della rata in pagamento e โRRโ indica il numero complessivo delle rate (per i versamenti in unica soluzione, il suddetto campo รจ valorizzato con โ0101โ).
In caso di pagamenti rateali รจ previsto un versamento iniziale non inferiore al 20% dellโimposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, con il campo valorizzato con โ0101โ. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo รจ valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, โ01โ, โ02โ, โ03โ e cosรฌ via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, โ08โ oppure โ12โ).
Versamento di sanzioni in caso di ravvedimento operoso
La risoluzione, inoltre, per i pagamenti tardivi, istituisce il seguente codice tributo:
โ1549โ denominato โSuccessioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997โ.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo รจ esposto nella sezione โErarioโ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna โimporti a debito versatiโ, secondo le modalitร di compilazione di seguito riportate:
- nel campo โanno di riferimentoโ, nel formato โAAAAโ, lโanno del decesso
- nella sezione โContribuenteโ sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dellโerede
- il campo โCodice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentareโ รจ valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice โ08โ da riportare nel campo โcodice identificativoโ.
La risoluzione inoltre rinomina il codice tributo:
โ1535โ denominato โSuccessioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997โ.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento รจ eseguito con il codice tributo giร esistente โ1537โ denominato โSuccessioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997โ.
Versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, la risoluzione in esame istituisce il codice tributo:
โA139โ denominato โSuccessioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dellโimposta – Art. 33, comma 3, del TUSโ.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo รจ esposto nella sezione โErarioโ, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna โimporti a debito versatiโ, con lโindicazione nei campi โcodice ufficioโ, โcodice attoโ e โanno di riferimentoโ, nel formato โAAAAโ, dei dati riportati nellโatto emesso dallโUfficio.
Per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo โ9400ย – spese di notifica per atti impositiviโ.
ร ridenominato il codice tributo:
โA150โ denominato โSuccessioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUSโ.
Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici รจ eseguito con il codice tributo giร esistente โA152โ denominato โSuccessioni – Interessi – Avviso di liquidazione dellโimpostaโ.
Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:
โ1532โ denominato โSuccessioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastaliโ
โ1567โ denominato โAtti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastaliโ
โA142โ denominato โAtti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficioโ.