Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. ร possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilitร da gennaio a maggio 2024. Con la circolare n. 31/E โ pdf di oggi lโAgenzia fornisce i chiarimenti su queste novitร , contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 (Dl n. 145/2023, โdecreto Anticipiโ).
Agenzia Entrate: per partite Iva secondo acconto Irpef slitta al 2024
Il rinvio โ La circolare ricorda che il collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo dโimposta 2023:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
- la possibilitร di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo).
Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
I beneficiari โ Nel delimitare lโambito di applicazione della misura, lโAgenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo dโimposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le societร di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare lโacconto in unโunica soluzione.
La verifica sui ricavi โ Per verificare il rispetto del โtettoโ, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonchรฉ ai ricavi di cui allโarticolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita piรน attivitร (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia unโattivitร di lavoro autonomo sia unโattivitร di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione lโammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).
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