Come riportato da FiscoOggi, dal 1° gennaio e fino al 15 giugno 2025 gli intestatari catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto all’interno delle quali sono ubicate case mobili, roulotte, camper, caravan, eccetera, anche in aree non attrezzate sono tenuti a presentare le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto terreni e fabbricati, per adeguare gli atti catastali alle nuove norme contenute nell’articolo 7-quinquies del Dl n. 1131/2024. Lo ricorda l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024, dove indica le modalità per portare a termine l’adempimento.
Agenzia Entrate: titolari di case mobili turistiche, via all’aggiornamento catastale
In particolare, il comma 1 dell’articolo 7-quinquies del Dl n. 113/2024 ha disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta, per la determinazione della rendita…”.
Sono strutture ricettive all’aperto:
a) i villaggi turistici
b) i campeggi
c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche
d) i parchi di vacanza
L’irrilevanza delle case mobili prevista dal richiamato comma 1 riguarda la rappresentazione nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e l’inclusione nella stima della rendita catastale dell’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva all’aperto in cui sono collocate.
A questo proposito, la risoluzione precisa che la nuova disposizione legislativa ha espresso carattere innovativo della disciplina catastale e non assume valenza di interpretazione autentica. Pertanto, resta ferma la rilevanza ai fini della rappresentazione e del censimento catastale di dette case mobili per il periodo precedente al 1° gennaio 2025.
Il comma 2 dell’articolo 7-quinquies del Dl n. 1131/2024 ha previsto, di contro, che “A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari”.
L’ambito di applicazione del comma 2 comprende tutte le aree destinate al pernottamento degli ospiti situate all’interno delle strutture ricettive all’aperto. Tali aree vengono distinte in:
a) aree attrezzate in modo da essere idonee per ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione
b) aree non appositamente attrezzate con le stesse funzioni.
Per le prime, il valore di mercato ordinariamente attribuito, deve essere incrementato di una percentuale pari all’85%; per le seconde, l’aumento è invece pari al 55 per cento.
Anche queste disposizioni hanno espressamente carattere innovativo, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il comma 3 dello stesso articolo 7-quinquies del Dl n. 1131/2024, inoltre, ha previsto che “Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249”.
In altri termini, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 giugno 2025, gli intestatari catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto all’interno delle quali sono ubicate una o più delle descritte componenti immobiliari sono tenuti a presentare le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, al fine di adeguare gli atti e gli elaborati catastali alle disposizioni del Dl n. 1131/2024.
Indicazioni operative per l’aggiornamento catastale
Tanto premesso, la risoluzione fornisce precise indicazioni su come effettuare l’adempimento. Ebbene, l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto già censite deve essere effettuato mediante la presentazione di appositi atti di aggiornamento geometrico PreGeo (Pretrattamento Geometrico) e dichiarazioni di variazione DoCFa. (Documento Catasto Fabbricati).
Ai fini dell’aggiornamento della mappa catastale, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare un atto di aggiornamento geometrico PreGeo. (Tipo mappale per variazione), con il quale si provvede all’eliminazione, nella rappresentazione cartografica catastale, delle geometrie relative agli allestimenti mobili.
Con specifico riferimento agli atti di aggiornamento geometrico PreGeo. (Tipo mappale), il documento di prassi precisa che il numero di particella oggetto di aggiornamento deve essere confermato anche quando, a seguito della eliminazione dalla rappresentazione cartografica catastale delle geometrie relative agli allestimenti mobili in argomento (tipicamente, case mobili), la particella risulti priva di fabbricati. In questo caso, la conferma di identificativo della particella dovrà essere espressamente motivata dal tecnico redattore dell’atto nella Relazione tecnica libera.
In relazione all’aggiornamento del catasto Fabbricati, gli intestatari catastali delle unità immobiliari interessate devono presentare una dichiarazione di variazione per ciascuna unità immobiliare censita negli atti catastali, indicando:
✓ il tipo Mappale
✓ la causale (variazione dl 113/2024)
✓ il numero di unità in variazione
✓ il tipo di operazione.
Con riferimento alla rappresentazione planimetrica dell’unità immobiliare, nella planimetria devono essere rappresentate con linea tratteggiata sia le aree attrezzate per gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, sia le altre aree destinate al pernottamento non specificatamente attrezzate a tale scopo, distinguendo le prime dalle seconde e, se del caso, le aree aventi caratteristiche e dotazioni rilevanti sotto il profilo catastale tra loro diverse. Non è necessaria l’indicazione della sagoma delle case mobili né la perimetrazione delle singole piazzole in cui si articolano le aree.
La risoluzione spiega come applicare gli incrementi dell’85 e del 55% alle rendite catastali delle aree attrezzate/non attrezzate presenti nelle strutture ricettive interessate dalle nuove disposizioni. In particolare, per ciascuna area, è necessario riportare separatamente nella stima:
• il valore di mercato ordinariamente attribuito, determinato secondo i principi dell’estimo catastale
• il valore corrispondente all’incremento percentuale stabilito dalla norma, indicando tale voce di valore/di costo come:
– “Incr. 85 DL113/2024”
– “Incr. 55 DL113/2024.
Considerato il carattere innovativo delle disposizioni in esame, resta fermo che le dichiarazioni di variazione diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 7-quinquies relative a strutture ricettive all’aperto già censite e le dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive anche preesistenti e mai censite, il cui termine obbligatorio per la presentazione in catasto scada prima del 1° gennaio 2025, devono essere redatte applicando gli ordinari criteri di censimento e di stima vigenti in precedenza. Solo successivamente si dovrà procedere all’adeguamento.
Infine, eventuali mutazioni nello stato riguardanti unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto già censite, intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, per le quali sussiste l’obbligo di aggiornamento del catasto Fabbricati, devono essere dichiarate secondo le ordinarie modalità, con atto di aggiornamento geometrico PreGeo (quando richiesto) e con dichiarazione DoCFa separata da quella prevista dal comma 3 dell’articolo 7-quinquies e, comunque, non prima di aver provveduto all’aggiornamento dell’unità immobiliare.