E’ scattato da due giorni lo stop estivo a comunicazioni e inviti da parte dellโAgenzia delle Entrate, salvo specifici casi di indifferibilitร e urgenza. A partire da dallo scorso giovedรฌ 1ยฐ agosto e fino a mercoledรฌ 4 settembre, sono inoltre sospesi i termini per alcuni versamenti. Come indicato dal decreto Adempimenti (articolo 10, comma 1, Dlgs n. 1/2024) questโanno sono previsti due periodi di sospensione, in cui รจ precluso allโAgenzia lโinvio di alcune tipologie di atti. E’ quanto si legge nella rivista online dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi.
Fisco, tregua estiva per i contribuenti: stop alle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Nel dettaglio dal 1ยฐ al 31 agosto e dal 1ยฐ al 31 dicembre lโamministrazione fiscale non potrร trasmettere i seguenti atti:
- le comunicazioni sui controlli automatizzati (articoli 36-bisย del Dpr n. 600/1973 eย 54-bisย del Dpr n. 633/1972)
- le comunicazioni sui controlli formali (articolo 36-terย del Dpr n. 600/1973)
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)
- gli inviti allโadempimento (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Solo nei casi in cui sussistano ipotesi di indifferibilitร e urgenza รจ possibile richiedere una deroga allโordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, come indicato nellaย circolare n. 9/Eย del 2024, possono costituire ipotesi di indifferibilitร e urgenza le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, lโinvio di comunicazioni o atti che prevedono lโinoltro di una notizia di reato (articolo 331 del codice di procedura penale); lโinvio di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Restano ferme inoltre, come indicato dal successivo comma 2 dellโarticolo 10ย del decreto Adempimenti, le disposizioni contenute nellโarticolo 7-quater, comma 17, del Dl n. 193/2016, cioรจ dal 1ยฐ agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme da controlli automatizzati, controlli formali e i versamenti relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata.
Riguardo invece ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sospesi dal 1ยบ agosto al 4 settembre, sono esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivitร di accesso, ispezione e verifica, nonchรฉ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.