La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 lโistituto della Pace contributiva, recepito dallโINPS con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai โcontributivi puriโ, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al Primo gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilitร di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilitร di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha giร fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.ย
Pensioni, INPS: con pace contributiva possibile riscattare fino a 5 anni
La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti allโAssicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonchรฉ agli iscritti alla Gestione separata. ร essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano giร coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.ย
Il periodo non coperto da contribuzione puรฒ essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al Primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio).ย
ร importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non รจ quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.
Il vantaggio รจ che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dellโacquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dellโassegno pensionistico.ย
Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la facoltร di riscatto non puรฒ essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attivitร lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui lโobbligo contributivo sia giร prescritto. In tali casi il lavoratore puรฒ recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti giร previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dellโart. 13 della legge n. 1338 del 1962.ย
ร da precisare, inoltre, che qualora si verifichi lโacquisizione di anzianitร assicurativa antecedente al Primo gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternitร al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto giร effettuato attraverso la Pace contributiva verrร annullato dโufficio, con successiva restituzione dei contributi.ย
La facoltร di fruire della pace contributiva puรฒ essere esercitata โa domandaโ dellโassicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.
Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrร essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso lโonere รจ deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nellโipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dellโAgenzia delle Entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.ย
Per quanto concerne la quantificazione dellโonere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso venga determinato in base al metodo di calcolo โa percentualeโ, previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per lโinvaliditร , vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sullโimponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.ย
Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo รจ che per la misura del 2024 non sarร possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1ยฐ gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato รจ fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.ย
Riguardo il versamento dellโonere da riscatto รจ previsto sia il pagamento in unโunica soluzione dellโintera cifra o una rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.
Si precisa, tuttavia, che la rateizzazione non puรฒ essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per lโaccoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciรฒ avvenga nel corso della dilazione giร concessa, la somma ancora dovuta dovrร essere versata in unica soluzione.ย
Per fruire della nuova misura รจ necessario presentare richiesta entro il 31 dicembre 2025, soltanto in via telematica tramite i seguenti canali:
- portale web dellโINPS, accessibili dal cittadino munito di SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identitร elettronica 3.0, PIN dispositivo rilasciato dallโIstituto solo per i residenti allโestero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. Eโ possibile accedere allโarea tematica dal seguente percorso: โPensione e Previdenzaโ > โRicongiunzioni e riscattiโ > Area tematica โPortale dei servizi per la gestione della posizione assicurativaโ > โRiscattiโ;ย
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- Istituti di Patronato e intermediari dellโIstituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando lโapposito modulo โAP135โ disponibile online.