lunedì 5 Gennaio 2026

I viaggiatori coinvolti nei disagi ferroviari odierni hanno diritto ad ottenere indennizzi in caso di ritardi prolungati e rimborsi integrali dei biglietti per mancata partenza o cancellazione del treno. Lo afferma Assoutenti, che ricorda le regole vigenti nel settore del trasporto ferroviario.

 

RITARDI

Indennità per ritardi compresi tra 30 e 59 minuti per le Frecce: in caso di ritardo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Indennità per ritardo superiore ai 59 minuti per i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte: in caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti l’indennità è pari al:

–        25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

–        50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti

I viaggiatori possono scegliere di ricevere l’indennizzo tramite bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto; in contanti per pagamenti effettuati in contanti; mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.

 

Per i treni regionali è possibile chiedere un’indennità pari al:

–        25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

–        50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti

 

I passeggeri possono richiedere gli indennizzi previsti dalla normativa entro 1 anno dalla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento, sul sito di Trenitalia per i biglietti acquistati on line o su app, compilando l’apposito web form disponibile sul sito della società ferroviaria; all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto; presso qualsiasi biglietteria; al Call Center Trenitalia.

 

CANCELLAZIONI

In caso di cancellazione o quando la partenza del treno è ritardata di almeno un’ora e il passeggero non intenda iniziare il viaggio, si ha diritto al rimborso del biglietto senza trattenute dal momento in cui si verifica l’impedimento al viaggio e fino a un anno dalla data dello stesso: per richiedere il rimborso è possibile compilare l’apposito webform disponibile sul sito di Trenitalia, solo per i biglietti ticketless; presso la biglietteria; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center; tramite posta a “Trenitalia S.p.A., Ufficio Reclami e Rimborsi, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma”.

 

“In ogni caso resta ferma la possibilità, per chi ha subito danni materiali maggiori e dimostrabili, come ad esempio la perdita di un appuntamento di lavoro, di una visita medica programmata, o di un esame universitario, di ricorrere sulla base della carta dei servizi allo strumento della conciliazione avviata da Trenitalia con le associazioni dei consumatori, al fine di ottenere un equo indennizzo” – commenta il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

 

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