martedì 14 Ottobre 2025

Il giudice di pace di Cagliari ha annullato, con una sentenza, un’ordinanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che richiedeva a un concessionario del gioco il pagamento di 10mila euro per aver stipulato un contratto, per la gestione di una sala slot, con un esercente non iscritto all’Albo Ries (Registro operatori di gioco). Il concessionario ricorrente, difeso dagli avvocati Luca Giacobbe e Massimiliano Cirillo, è infatti riuscito a dimostrare che, a febbraio 2023, la stipula del contratto era avvenuta con un esercente regolarmente iscritto all’Albo Ries. Come riporta Agipronews, dopo soli tre mesi la titolarità dell’esercizio è passata a un altro responsabile, che non risulta iscritto al Registro degli operatori di gioco. Ma di questo il concessionario non era stato opportunamente informato nei termini di legge.

Giochi, Giudice di pace di Cagliari: cambio irregolare nella gestione di un esercizio, il concessionario di gioco non è responsabile

Il contratto infatti, riporta la sentenza, “prevede l’obbligo in capo al gestore medesimo di informare immediatamente il concessionario nei casi di cambio di titolarità e/o subentro/cessione/acquisto ed all’iscrizione da parte del subentrante/cessionario/acquirente da parte di ciascuno degli esercenti presso cui sono installati apparecchi da gioco i cui nulla osta sono intestate al concessionario”. Ma il passaggio di titolarità era avvenuto “senza che il gestore o l’esercente informassero in alcun modo la ricorrente”. “Al fine della mancata responsabilità della ricorrente infine – aggiunge il giudice di pace – assume rilevanza il breve lasso di tempo, appena tre mesi, intercorso tra la stipula del contratto con soggetto in possesso dei requisiti di legge e la contestazione della presente violazione”.

La decisione del giudice di pace di Cagliari, secondo un commento dello studio legale Giacobbe e Associati, “rappresenta un precedente significativo per questo genere di contestazioni”, in quanto “riconosce che la sussistenza dell’elemento soggettivo – sia nella sua forma dolosa che colposa – deve essere concretamente dimostrata dall’Amministrazione; in poche parole, non basta che la violazione si verifichi, ma occorre provare la consapevolezza o la negligenza del destinatario dell’ordinanza, seguendo quindi il principio di colpevolezza che la dimostrazione di un effettivo atteggiamento colpevole”. “Il giudice infatti – spiega lo studio legale Giacobbe e Associati – ha osservato che il concessionario aveva adottato tutte le procedure di controllo previste dalla legge di settore, conservato la documentazione Ries iniziale e mantenuto tracciabilità dei flussi finanziari, mentre mancavano evidenze di inerzia colpevole dopo il cambio di titolarità: in simili circostanze, l’errore è stato qualificato come non imputabile alla sfera del concessionario, facendo venir meno l’illecito amministrativo presupposto”. DVA/Agipro

 

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