Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato l’emissione di BOT a 12 mesi per un valore di 8,5 miliardi di euro, con scadenza fissata al 12 dicembre 2025. L’asta si terrà mercoledì 11 dicembre 2024 e la data di regolamento sarà venerdì 13 dicembre 2024.
Inoltre, il MEF ha specificato che, non essendoci particolari necessità di liquidità, l’11 dicembre 2024 non sarà proposto il BOT trimestrale.
MEF: l’11 dicembre In asta Bot a 12 mesi per 8,5 miliardi. Cancellata emissione dei trimestrali
Ecco la nota del Mef:
Il MEF annuncia l’emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:
Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 364 gg, la commissione massima è fissata nella misura dello 0,15%.
Si comunica che, in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa, il giorno 11 dicembre 2024 non verrà offerto il BOT trimestrale.
I BOT sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.
I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.
I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento. L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).
Possono partecipare all’asta esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli “Aspiranti Specialisti”, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011.
In attuazione di quanto disposto nella Sez.II – Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l’osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l’immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate con le modalità previste nel decreto di emissione.
Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.
Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l’importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nel decreto di emissione.
Possono partecipare al collocamento supplementare dei BOT, nei termini sopra indicati, esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” che abbiano partecipato all’asta ordinaria. L’assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell’asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione.
L’offerta del collocamento supplementare è stabilita nella misura del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nel decreto di emissione.