sabato 28 Febbraio 2026

Caos nei cieli dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran che sta portando alla cancellazione di numerosi voli, con le compagnie aeree che hanno sospeso i collegamenti per diverse importanti destinazioni tra cui Dubai, Tel Aviv, Beirut, Muscat, Abu Dhabi, Amman, e lo spazio aereo chiuso in Israele, Qatar, Iraq, Kuwait e Barhein, una situazione che sta coinvolgendo milioni di passeggeri in tutto il mondo. Lo afferma la società specializzata in trasporto aereo RimborsoAlVolo, che ricorda come anche in questi casi i diritti dei viaggiatori debbano essere garantiti dalle compagnie aeree.

Iran, caos trasporto aereo. Rimborsoalvolo: “Passeggeri hanno diritto a rimborsi e assistenza”

La normativa stabilisce che le tutele per i passeggeri previste in caso di cancellazione dei collegamenti si applicano anche ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, qualora la compagnia aerea sia comunitaria – spiega RimborsoAlVolo – Un evento bellico rientra nelle cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità delle compagnie aeree, ma anche in questi casi i diritti dei viaggiatori devono essere garantiti dai vettori. Nello specifico in caso di cancellazioni dei voli le compagnie devono garantire assistenza ai passeggeri, sottoforma di pasti e bevande, sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.  Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, purché ragionevoli e appropriate: a tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese.

Nel caso in cui un volo venga cancellato senza adeguato preavviso, la compagnia aerea deve inoltre offrire la scelta tra: il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile; l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva. Trattandosi di caso di forza maggiore, tuttavia, in caso di cancellazione non spetta la compensazione pecuniaria fino a 600 euro a passeggero.

 

 

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