CIR (Compagnie Industriali Riunite) rende noto che, avendo superato la soglia di capitalizzazione di mercato pari a 500 milioni di euro per tre anni consecutivi, dal 1° gennaio 2023 non ha più la qualifica di Piccola e Media Impresa (“PMI”) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’articolo 2-ter, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”).
CIR perde qualifica di “PMI” per superamento della soglia di capitalizzazione
Di conseguenza, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, trova applicazione la soglia rilevante del 3% del capitale.
In particolare, ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, gli azionisti che, alla data di pubblicazione di questo comunicato, siano titolari di una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5%, dovranno darne comunicazione alla Consob e a CIR, entro il termine previsto dall’articolo 121, comma 3-bis, del Regolamento Emittenti.
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