Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data odierna la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e ha inviato contestualmente al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la seguente lettera:
Mattarella promulga il Milleproroghe, ma chiede modifiche su balneari
ยซMi รจ stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante โDisposizioni urgenti in materia di termini legislativiโ.
Il testo del decreto-legge contiene, in seguito allโesame parlamentare, 205 commi aggiuntivi rispetto ai 149 originari.
Il decreto-legge appartiene a una oramai consueta tipologia i cui limiti di contenuto sono stati puntualmente individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012. La Corte ha infatti cosรฌ osservato: โI cosiddetti decreti โmilleprorogheโ, che, con cadenza oramai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti โ pur attinenti ad oggetti e materie diversi โ che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranei a tali interventi รจ la disciplina โa regimeโ di materie o settori di materie, rispetto alle quali non puรฒ valere il medesimo presupposto della necessitร temporale e che possono essere quindi oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui allโart. 71 Cost.โ.
ร del tutto evidente come, trattandosi di provvedimenti che, per loro natura, attengono ad โambiti materiali diversi ed eterogeneiโ, quando se ne smarrisce la ratio unificatrice, rappresentata dallโesigenza regolatoria di carattere temporale, si trasformano in decreti-legge omnibus del tutto disomogenei, vale a dire in meri contenitori dei piรน disparati interventi normativi.
Verrebbe in tal modo palesemente violato il requisito dellโomogeneitร di contenuto che la Corte costituzionale ha, in piรน occasioni, ritenuto oggetto di tutela costituzionale (si vedano le sentenze n. 247 del 2019 e n. 32 del 2014) e al rispetto del quale ho ritenuto di richiamare i Governi e il Parlamento della precedente Legislatura, con le lettere dellโ11 settembre 2020 e del 23 luglio 2021.
Queste considerazioni sono state ribadite dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del dicembre scorso, proprio con riferimento ad un decreto-legge โproroga terminiโ, dichiarando illegittima una norma in materia tributaria in quanto del tutto estranea al contenuto e alla finalitร del decreto-legge originario e considerando del tutto irrilevante il fatto che nel preambolo del decreto-legge vi fosse un riferimento alla ยซstraordinaria necessitร ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglieยป.
Se cosรฌ non fosse, la semplice evocazione della materia tributaria nellโepigrafe e/o nel preambolo potrebbe avere la conseguenza paradossale di ยซdiventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali allโemendabilitร del decreto-legge in sede di conversione; ciรฒ a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare, cosรฌ prefigurando un procedimento legislativo alternativo a quello ordinario, anche mediante il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiduciaยป.
Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni introdotte in sede parlamentare non corrispondano ai principi e alle norme costituzionali in materia.
Riscontro infatti la presenza di norme che non recano proroghe di termini in senso stretto ma provvedono a introdurre o a modificare la disciplina sostanziale a regime in diverse materie, ovvero risultano funzionali a disporre un mero finanziamento ovvero un rifinanziamento di misure giร scadute. Numerose risultano, in particolare, le norme prive di riferimenti di carattere temporale in materia di personale e di organizzazione della pubblica amministrazione, o, ancora, di carattere ordinamentale o anche con oneri per le finanze pubbliche.
Nel corso dellโesame parlamentare dei decreti-legge emerge assai di frequente la tendenza a soddisfare esigenze normative eterogenee rispetto al contenuto originario dei singoli provvedimenti.
Ho apprezzato lโiniziativa che il Presidente del Consiglio dei ministri ha di recente assunto, in dialogo con i Presidenti delle Camere, sottolineando lโabuso della decretazione dโurgenza e la circostanza che i decreti-legge siano da tempo divenuti lo strumento di gran lunga prevalente attraverso il quale i Governi esercitano lโiniziativa legislativa.
Come ha osservato il Presidente del Consiglio, unโinversione di tendenza potrร aversi con il recupero di unโadeguata capacitร di programmazione legislativa da parte del Governo e di una corrispondente attitudine del Parlamento a consentire lโapprovazione in tempi ragionevoli dei disegni di legge ordinaria.
Rispetto a questa iniziativa del Governo auspico piena collaborazione istituzionale e invito tutte le forze politiche a valutarla con senso di responsabilitร .
Nel rimettermi alle determinazioni che il Parlamento e il Governo intenderanno assumere a questo riguardo, nella loro autonomia costituzionalmente garantita, mi limito a osservare come sia ormai evidente il carattere frammentario, confuso e precario della normativa prodotta attraverso gli emendamenti ai decreti-legge e come questa produca difficoltร interpretative e applicative.
Tutto ciรฒ acuisce i problemi e allunga i tempi dellโattivitร dellโamministrazione, disorientando amministratori, cittadini e imprese.
Nel caso odierno, sollevano specifiche e rilevanti perplessitร , in particolare, le norme inserite, in sede di conversione parlamentare, in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalitร turistico-ricreative e sportive.
Questa materia รจ da tempo allโattenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
Di recente il Legislatore, con la legge 5 agosto 2022, n. 118, tenuto conto delle sentenze definitive nn. 17 e 18 dellโAdunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva prorogato le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attivitร turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2023 e aveva altresรฌ previsto che, con provvedimento motivato dellโautoritร competente, quando sussistessero ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, il termine di scadenza delle concessioni potesse essere differito fino al 31 dicembre 2024.
Le modifiche odierne, apportate a tre articoli del decreto-legge e allโarticolo 1 della legge di conversione, modificano in misura rilevante il quadro normativo sopra delineato.
In particolare, il termine relativo allโefficacia delle concessioni demaniali viene differito dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 e il termine entro il quale lโautoritร competente puรฒ posticipare ulteriormente lโefficacia delle concessioni e dei rapporti in essere con atto motivato da ragioni oggettive viene differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Inoltre, le concessioni e i rapporti in essere continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori e – si aggiunge – fino allโadozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di affidamento delle concessioni (in scadenza il 27 febbraio prossimo) รจ fatto comunque divieto agli enti concedenti di procedere allโemanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni. Con lโeffetto di creare ulteriore incertezza considerato che la delega in questione verrร meno fra tre giorni.
Inoltre ai titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali viene consentito il mantenimento dei manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, con possibili casi di interferenza anche con provvedimenti giudiziari di demolizione in corso.
Per le ragioni sopra esposte, le predette disposizioni del decreto-legge e della legge di conversione, oltre a contrastare con le ricordate definitive sentenze del Consiglio di Stato, sono difformi dal diritto dellโUnione europea, anche in considerazione degli impegni in termini di apertura al mercato assunti dallโItalia nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Un ulteriore elemento problematico รจ legato al fatto che, alla luce delle pronunce dellโAdunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha ritenuto โsenza effetto perchรฉ in contrasto con lโordinamento dellโunione europeaโ โqualsiasi ulteriore eventuale proroga che dovesse nel frattempo intervenireโ, gli enti concedenti potrebbero ritenersi comunque legittimati a disapplicare le norme in contrasto con il diritto europeo e a indire le gare, mentre i controinteressati potrebbero essere indotti ad impugnare eventuali provvedimenti di proroga delle concessioni, alimentando ulteriormente il contenzioso.
Lโesame della legge di conversione del decreto-legge in questione ha fatto dunque emergere molteplici profili critici, dei quali il piรน evidente รจ rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare lโesercizio della facoltร attribuitami dallโarticolo 74 della Costituzione.
Sono tuttavia consapevole della delicatezza, sotto il profilo costituzionale, del rinvio alle Camere esercitato nei confronti di una legge di conversione di un decreto-legge, a pochi giorni dalla sua scadenza: farebbe, inevitabilmente, venir meno, con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni che il decreto-legge contiene, determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme.
Ho inoltre considerato come lโiniziativa assunta dal Governo che ho prima ricordato sia rivolta a ricondurre la decretazione dโurgenza entro i limiti costituzionali e a favorire una valutazione piรน rigorosa degli emendamenti.
Ho ritenuto, quindi, di promulgare la legge di conversione in questione.
Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, รจ evidente che i profili di incompatibilitร con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono lโincertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento. Sarร infatti necessario assicurare lโapplicazione delle regole della concorrenza e la tutela dei diritti di tutti gli imprenditori coinvolti, in conformitร con il diritto dellโUnione, nonchรฉ garantire la certezza del diritto e lโuniforme applicazione della legge nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito.
Rilevo, infine, che lโarticolo 1-bis, commi 1-6, come si evince dalle quantificazioni della stessa relazione tecnica, reca una copertura finanziaria insufficiente in proiezione temporale che, al fine di assicurare il pieno rispetto dellโart. 81 della Costituzione, dovrร essere integrata con il primo provvedimento legislativo utileยป.
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