La Commissione europea ha approvato, ai sensi delย Regolamento UE sulle concentrazioniย (“EUMR”), il progetto di acquisizione di Banco BPM SpA (“BPM”) da parte di UniCredit SpA (“UniCredit”).
Ok da Commissione Ue a Unicredit-Banco Bpm cedendo 209 sportelli
L’approvazione odierna della fusione da parte della Commissione รจ subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti da UniCredit per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative al livello di concorrenza nel settore bancario italiano. Parallelamente, la Commissione ha respinto la richiesta dell’autoritร garante della concorrenza italiana di rinviare la fusione alla sua attenzione ai sensi della normativa italiana sulla concorrenza.
L’indagine della Commissione
UniCredit e BPM offrono entrambeย servizi di corporate bankingย a piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende (LCC), oltre aย servizi di retail banking, servizi assicurativi e di gestione patrimonialeย . UniCredit opera in modo significativo in Italia, Germania e nell’Europa centro-orientale. BPM opera principalmente in Italia.
L’indagine della Commissione ha rilevato che:
- A livello locale, l’operazione proposta solleverebbe preoccupazioni in termini di concorrenza nei mercati deiย depositi e dei prestiti,ย sia per i consumatori al dettaglio che per i servizi bancari alle PMI. Data la forte sovrapposizione orizzontale tra le attivitร e le filiali delle societร in 181 aree locali, la Commissione temeva che le societร potessero aver acquisito un eccessivo potere di mercato, con il potenziale conseguente aumento dei prezzi e una riduzione della concorrenza in tali aree.
- A livello regionale, l’operazione proposta non solleverebbe invece preoccupazioni in termini di concorrenza per i servizi bancari delle LCC, poichรฉ diversi altri concorrenti consolidati rimarrebbero attivi sul mercato anche dopo l’operazione.
- Inoltre, l’operazione non solleva preoccupazioni circa possibili rischi di coordinamento nel mercato bancario italiano, a causa (i) della natura frammentata e competitiva del mercato; (ii) della scarsa trasparenza nei prezzi al consumo; e (iii) del monitoraggio limitato da parte dei concorrenti del rispettivo comportamento di mercato sia a livello regionale che provinciale.
I rimedi proposti
Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza, UniCredit si รจ impegnata aย cedere 209 filiali fisiche situate in aree locali problematiche e sovrapposte in tutta Italiaย .
Tali impegniย ย rispondono pienamente alle preoccupazioni in materia di concorrenzaย ย individuate dalla Commissione, eliminando la sovrapposizione orizzontale tra le attivitร delle societร in tali settori e garantendo il mantenimento della concorrenza.
A seguito del riscontro positivo ricevuto durante il test di mercato, la Commissione ha concluso che l’operazione, come modificata dagli impegni, non solleverร piรน preoccupazioni in termini di concorrenza nei mercati dei depositi e dei prestiti, sia per i consumatori al dettaglio che per il settore bancario delle PMI. Questo perchรฉ, a seguito della cessione, le quote di mercato combinate dell’entitร risultante dalla fusione nelle aree locali interessate saranno moderate.
La decisione รจ subordinata al pieno rispetto degli impegni. Un amministratore fiduciario indipendente ne monitorerร l’attuazione, sotto la supervisione della Commissione.
Rifiuto della richiesta di rinvio
Parallelamente, la Commissione ha respinto la richiesta dell’autoritร garante della concorrenza italiana di deferirle la concentrazione per una valutazione ai sensi della normativa italiana sulla concorrenza.
L’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1272/2013 consente alla Commissione di rinviare la valutazione di un caso, in tutto o in parte, a uno Stato membro, a condizione che gli effetti sulla concorrenza siano limitati ai mercati di tale Stato membro. Nel decidere se accettare o respingere tale richiesta di rinvio, la Commissione tiene conto, tra l’altro, di quale autoritร sia nella posizione migliore per trattare il caso.
La Commissione ha concluso che non sussistono motivi validi che giustifichino il rinvio dell’operazione all’Italia in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione ha un interesse particolare a garantire il mantenimento della concorrenza in settori quali quello bancario e assicurativo, che rivestono un’importanza cruciale per lo sviluppo economico dell’Unione dei mercati dei capitali e dell’Unione del risparmio e degli investimenti. Inoltre, la Commissione รจ nella posizione ideale per trattare l’operazione, avendo maturato una significativa competenza nell’analisi dei mercati bancari. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta.
Aziende
UniCreditย offre servizi bancari retail, commerciali e private banking, nonchรฉ servizi assicurativi e di gestione patrimoniale. ร attivo principalmente in Italia, Germania ed Europa centrale e orientale. Ha anche una piccola presenza nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In Italia, UniCredit รจ il secondo gruppo bancario per attivitร ed รจ una societร per azioni quotata alle borse di Milano, Francoforte e Varsavia.
BPMย offre servizi di banca al dettaglio, commerciale e di investimento, nonchรฉ servizi assicurativi e di gestione patrimoniale in Italia. BPM รจ attualmente il terzo gruppo bancario italiano per attivitร ed รจ una societร per azioni quotata alla Borsa di Milano. ร nata nel 2017 dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.
Regole e procedure per il controllo delle fusioni
L’operazione รจ stata notificata alla Commissione il 24 aprile 2025.
La Commissione ha il compito di valutare le fusioni e le acquisizioni che coinvolgono societร con un fatturato superiore a determinate soglie (vedere l’articolo 1 delย regolamento UE sulle concentrazioniย ) e di impedire le concentrazioni che ostacolerebbero in modo significativo una concorrenza effettiva nello Spazio economico europeo o in una sua parte sostanziale.
La stragrande maggioranza delle concentrazioni notificate non pone problemi di concorrenza e viene autorizzata dopo un esame di routine. Dal momento della notifica di un’operazione, la Commissione ha generalmente un totale di 25 giorni lavorativi per decidere se concedere l’approvazione (Fase I) o avviare un’indagine approfondita (Fase II). Se vengono proposti impegni nella Fase I, la Commissione dispone di 10 giorni lavorativi aggiuntivi, portando la durata totale di un caso di Fase I a 35 giorni lavorativi, come in questo caso.