giovedรฌ 31 Luglio 2025

Entra oggi definitivamente in vigore il โ€œCodice di condotta per le attivitร  di telemarketing e telesellingโ€ varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Lo ricorda il Codacons, associazione capofila in Italia nella lotta al telemarketing selvaggio.

Telemarketing: al via codice di condotta per difendere utenti da chiamate commerciali moleste

Il Codice, approvato con provvedimento del 7 marzo scorso e pubblicato in G.U. il 27 marzo 2024, riconosceva infatti 6 mesi di tempo ai soggetti aderenti per adeguarsi alle nuove disposizioni che interessano tutti gli aspetti della filiera del telemarketing e teleselling.

Le societร  che aderiscono al Codice โ€“ ricorda il Codacons – si impegnano ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimitร  dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la โ€œfilieraโ€ del telemarketing: dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalitร  e informare in maniera precisa le persone contattate sullโ€™uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati), ed effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati. Per contrastare il fenomeno del โ€œsottoboscoโ€ dei call-center abusivi il Codice di condotta stabilisce inoltre lโ€™applicazione di sanzioni e penali.

Tra gli obblighi a carico del committente il Codice prevede procedure di โ€œprequalificaโ€, al fine di verificare lโ€™adeguatezza delle garanzie offerte dal fornitore e la conformitร  agli standard indicati dal codice stesso, controllo esteso allโ€™intera durata del trattamento dei dati personali attraverso un monitoraggio continuo sullโ€™adeguatezza del fornitore, mediante la conduzione di audit e controlli a campione sui contratti stipulati, per garantire che siano correttamente implementate le istruzioni impartite.

I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling, dal canto loro, dovranno utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso in tal senso. Non potranno contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la chiamata con risposta) prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedรฌ al venerdรฌ; prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi; la domenica o i giorni festivi. Dovranno inoltre essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalitร  di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli (titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.

Ma lโ€™aspetto piรน interessante โ€“ sottolinea il Codacons โ€“ รจ che il contratto con lโ€™affidatario del servizio deve espressamente prevedere โ€œun meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto allโ€™entitร  delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilitร  del committente di risolvere il contratto, nonchรฉ di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previsteโ€.

โ€œIl telemarketing selvaggio continua ad essere una piaga in Italia โ€“ afferma il responsabile privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo โ€“ Con questo Codice di Condotta sarร  possibile almeno in parte arginare il fenomeno, prevedendo precise responsabilitร  in capo a societร  di luce, gas, telefonia, ecc, che si affidano ai call center illegali, e sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utentiโ€.

 

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