LโAutoritร Garante della Concorrenza e del Mercato in data 29 dicembre, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre u.s. nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con lโart. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiutiย bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.
Antritrust, parzialmente confermati i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie
Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, lโefficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle societร di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano giร perfezionate prima dellโentrata in vigore del decreto stesso.
Il Consiglio di Stato, con lโordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dellโarticolo 3 citato al solo โius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle partiโ.
LโAutoritร ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo lโefficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.
Pertanto, in esecuzione del provvedimento dellโAutoritร , le citate societร non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.
Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare allโAutoritร lโavvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.
In riferimento alle societร Hera e A2A, lโAutoritร non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.
LEGGI LE ALTRE NOTIZIE SULLA ย HOME PAGE DI SOLDI365.COM
VISITA LE ALTRE SEZIONI DI SOLDI 365.COM:ย ECONOMIAย –ย FINANZA –ย INVESTIMENTI –ย TRADING ONLINE –ย CRIPTOVALUTE –ย RISPARMIO – BUSINESS –ย GIOCHI –ย SCOMMESSE –ย LUSSO – GUADAGNARE – BONUS E PROMOZIONI – FORMAZIONE – TRASFERIRSI ALLโESTEROย – GUIDE E TUTORIAL –ย EVENTI – VIDEO – CHAT – ย FORUM.ย