A partire dal 1 gennaio 2025, le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo verranno incrementate del 2,2%, con un aumento quindi di 13,27 euro, che porta l’importo mensile a 616,67 euro. Lo comunicat l’INPS tramite una circolare, conformemente alle disposizioni della legge di Bilancio.
L’INPS ha altresรฌ specificato che il valore del trattamento minimo pensionistico รจ ora di 603,40 euro,ย per effetto di un recupero dell’inflazione pari allo 0,8%, salvo conguagli.
Recupereranno lo 0,8% (il 100% dell’aumento dei prezzi) le pensioni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, pertanto fino a 2.394,44 euro lordi al mese.
Per le pensioni che variano tra quattro e cinque volte il minimo, il recupero inflattivo sarร del 90%, equivalente allo 0,72%.
Per quelle che superano cinque volte il minimo, ossia oltre 2.993,06 euro lordi al mese, l’adeguamento sarร pari al 75% dell’incremento inflattivo, ovvero lo 0,60%.
Inps: con rivalutazioni 2025 le pensioni minime a 617 euro. Calendario pagamenti: l’1 febbraio alle Poste, il 3 in banca
Ecco la circolare dell’INPS:
LโIstituto ha concluso le attivitร di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nellโanno 2025. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024 รจ stato pubblicato il decreto 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante โPerequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1ยฐ gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione – anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2023โ (Allegato n. 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita dallโanno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dellโimporto del cosiddetto cumulo perequativo di dicembre dellโanno precedente quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto รจ titolare, erogate sia dallโINPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (cfr. lโart. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Per la determinazione dellโimporto complessivo da prendere a base della perequazione (cosiddettoย โcumulo perequativoโ)ย vengono considerate:
–ย ย ย le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dallโINPS e per le quali รจ indicata lโassoggettabilitร al regime della perequazione cumulata. Tale informazione รจ memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo โGP1AV35Nโ di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);
–ย le prestazioni erogate dallโINPS, a esclusione delle seguenti:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dellโindennizzo per la cessazione dellโattivitร commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127โCRED27; 128โCOOP28; 129โVESO29; 143โAPESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- ยทย ย ย ย ย pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo piรน elevato (cfr. lโart. 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dallโart. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Lโimporto di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalitร illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota allโintera pensione.
2. Indice di rivalutazione definitivo per lโanno 2024
Lโarticolo 1 del citato decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 รจ determinata in misura pari a +5,4% dal 1ยฐ gennaio 2024.
Pertanto, nessun conguaglio รจ dovuto a titolo di rivalutazione per lโanno 2024.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2024 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.
Decorrenza | Trattamento minimo
pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegno vitalizio |
1ยฐ gennaio 2024 | 598,61 โฌ | 341,24 โฌ |
IMPORTI ANNUI | 7.781,93 โฌ | 4.436,12 โฌ |
3. Indice di rivalutazione provvisorio per lโanno 2025
Lโarticolo 2 del decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 รจ determinata in misura pari a +0,8% dal 1ยฐ gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2025 e si rammenta che lโimporto del trattamento minimo viene preso a base anche per lโindividuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2025.
TRATTAMENTO MINIMO – ASSEGNO VITALIZIO | ||
Decorrenza
1ยฐ gennaio 2025 |
Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegno vitalizio |
IMPORTI MENSILI | 603,40 โฌ | 343,97 โฌ |
IMPORTI ANNUI | 7.844,20 โฌ | 4.471,61 โฌ |
3.1 Modalitร di attribuzione della rivalutazione provvisoria per lโanno 2025 per la generalitร delle pensioni
Lโarticolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni รจ applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
c)ย nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalitร di rivalutazione per lโanno 2025.
Dal | Fasce di importo | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Fasce di importo | |
da | a | ||||
1ยฐ gennaio 2025 | Fino a 4 volte il TM | 100 | 0,80% | – | 2.394,44 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 90 | 0,72% | 2.394,45 | 2.993,05 | |
Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,60% | 2.993,06 | – |
3.2 ย Rivalutazione per i residenti allโestero
Lโarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per lโanno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale โ Serie Generale – n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43, dispone che: โIn via eccezionale, per lโanno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dallโarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non รจ riconosciuta ai pensionati residenti allโestero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento allโimporto complessivo dei trattamenti medesimi.ย Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica รจ comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggioratoโ.
Si riporta di seguito la tabella di rivalutazione in argomento.
CLUSTERย DI IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI | MODALITAโ DI RIVALUTAZIONE | |||
da | 0,00 โฌ | a | 598,61 โฌ | + 0,800% |
da | 598,62 โฌ | a | 603,40 โฌ | fascia di garanzia |
da | 603,40 โฌ | nessuna rivalutazione |
3.3 Incremento per lโanno 2025 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
Lโarticolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2026 lโincremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dallโarticolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La misura percentuale dellโincremento รจ pari a +2,2% per lโanno 2025 e a +1,3% per lโanno 2026.
Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si รจ provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per lโanno 2025, come riportato nella tabella sottostante.
INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato dallโart. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) | |||
Trattamento Minimo | % incremento | Incremento
massimo riconosciuto |
Importo massimo riconosciuto |
603,40 โฌ | 2,2% | 13,27 โฌ | 616,67 โฌ |
Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:
- lโincremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dellโincremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, lโincremento รจ calcolato con riferimento allโimporto integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, lโincremento viene calcolato sullโimporto lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, lโincremento รจ calcolato sullโimporto complessivo lordo in pagamento e pertanto sulย pro-rataย italiano.
3.4 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
Lโarticolo 3, comma 4-quater, del decretoโlegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1ยฐ gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonchรฉ dei familiari di cui allโarticolo 3 della citata legge n. 206/2004รจ assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dellโindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
o, in alternativa
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, allโ1,25% calcolato sullโammontare dello stesso trattamento per lโanno precedente, secondo lโarticolazione indicata dallโarticolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dellโincremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
Poichรฉ lโindice di perequazione ordinario per il 2025 รจ risultato inferiore allโ1,25%, la rivalutazione รจ stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), secondo i criteri di applicazione indicati nella circolare 122 del 27 dicembre 2018.
4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 ย Pensioni sociali e assegni sociali
Lโindice di rivalutazione provvisorio per lโanno 2025, riportato al precedente paragrafo 3, si applica anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).
4.2 ย Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La misura della perequazione previsionale per lโanno 2025 รจ stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dellโ1,6% rispetto allโanno 2024.
Il limite di reddito per il diritto allโassegno mensile degli invalidi parziali e delle indennitร di frequenza รจ quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dellโinvaliditร civile.
Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui allโAllegato n. 2 alla presente circolare.
4.3 ย Rivalutazione delle indennitร e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
La variazione percentuale dellโindice delle retribuzioni contrattuali degli operai dellโindustria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2023 – luglio 2024 e il periodo precedente agosto 2022 โ luglio 2023 รจ risultata del +4,49%.
Si rammenta che la rivalutazione delle indennitร viene attribuita sulla sola quota individuata dallโarticolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
Lโindice del 4,49% si applica anche alle indennitร e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dellโEconomia e delle finanze.
4.4ย Incremento delle maggiorazioni (cosiddetto โmilioneโ)
Lโarticolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2025 dispone che, per lโanno 2025, lโimporto mensile delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, degli assegni sociali, delle pensioni sociali e delle pensioni corrisposte agli invalidi civili di cui allโalinea dellโarticolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e lโimporto annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dellโarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.
I nuovi importi saranno adeguati con ricostituzione centrale dedicata.
5. Tabelle
NellโAllegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dellโimporto del trattamento minimo degli anni 2024 e 2025.
Nel medesimo allegato รจ riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della โtrattenuta teorica massimaโ applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti โpropriโ.
6. Requisiti anagrafici
Si rammenta che per lโanno 2025 lโetร di accesso alla pensione di vecchiaia e allโassegno sociale รจ pari a 67 anni. Tale limite รจ stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
7. Gestione fiscale
Ai sensi dellโarticolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al โsoggettoโ. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sullโammontare complessivo delle pensioni, erogate dallโINPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dallโINPS al soggetto.
Analogamente, le detrazioni di imposta operano sullโimponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalitร .
Per lโanno 2025 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2024.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), cosรฌ come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, con apposita dichiarazioneย onlineย da rilasciare tramite il servizio dedicato โDichiarazione per il diritto alle detrazioni dโimposta per reddito e per carichi di famigliaโ disponibile sul sito istituzionaleย www.inps.it.
Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti allโestero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (cfr. lโart. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche lโatto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per potere fruire delle suddette detrazioni puรฒ essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizioย onlineย dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino denominato โDetr. Fiscale pens residenti esteroโ, disponibile sul sitoย www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dellโIstituto.
Per i soggetti per i quali nel 2024 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per lโanno 2025, รจ stata applicata anche da gennaio 2025 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per lโanno 2025, รจ stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.
7.1 ย Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative allโanno 2024 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2025 e febbraio 2025.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro รจ stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2025 (cfr. lโart. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2025.
7.2 ย Addizionali allโIRPEF
Le addizionali allโIRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalitร che si riepilogano di seguito:
- addizionale regionale a saldo 2024: da gennaio 2025 a novembre 2025;
- addizionale comunale a saldo 2024: da gennaio 2025 a novembre 2025;
- addizionale comunale in acconto 2025: da marzo 2025 a novembre 2025.
Lโimporto delle addizionali รจ determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui รจ stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2025.
7.3 ย Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
Lโarticolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di Stabilitร 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nellโambito del regime dellโAssicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonchรฉ della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui allโarticolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per lโimporto eccedente 1.000 euro.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati รจ corrisposto dalla mensilitร di marzo 2025.
8. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Si illustrano le ulteriori attivitร effettuate, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, contestualmente alle operazioni di rivalutazione.
8.1 ย Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3 รจ stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +0,8% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di โPagamenti ridotti o disgiuntiโ individuato da uno dei seguenti codici:
- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, รจ stato perequato lโimporto โAltra pensioneโ memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 – Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio operativo n. 382 del 14 novembre 2003.
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o giร scaduti
8.2.1ย Scadenza del penultimo contitolare nel 2025
Dal mese di scadenza del penultimo contitolare รจ stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.
Dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, รจ necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.
Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valoreย 997ย nel campo โCIDEMINโ.
ร stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, lโeventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dellโanno in corso.
8.2.2ย Pensioni con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2025 (GP3CK02Z < 202502), il campo โCIDEMINโ รจ stato valorizzato con il valoreย 998ย sia per le pensioni dellโAGO sia dei Fondi speciali.
Il codiceย 998ย รจ utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalitร spacchettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.
Se nel GP4 sono scaduti tutti i contitolari, tutte le pensioni del fascicolo sono state codificate con il CIDEMIN 998.
8.2.3ย Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni reddituali
In caso di scadenza dellโultimo contitolare in anni precedenti al 2025, in caso di assenza di redditi, le procedure mantengono in pagamento la sola quota del titolare in essere.
Per il calcolo di tale quota, in caso di assenza di redditi, si considera comunque il reddito, esposto nel Casellario Centrale delle Pensioni dellโanno in corso, ove presente.
Le pensioni cosรฌ gestite sono individuate dal valoreย 999ย al campo GP1CIDEMIN.
Il codiceย 999ย รจ utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalitร spacchettata, con riferimento alla sezione GP4 delย databaseย ed eventualmente alla composizione dei nuclei.
Esempio:
pensione ai superstiti con NUCLEO 1 composto da coniuge + 1 figlio scaduto nel 2023 o in anni precedenti e NUCLEO 2 composto da soli figli.
I redditi sono necessari per il NUCLEO 1 (ai fini della trattenuta per incumulabilitร ai sensi dellโart. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ma non anche per il NUCLEO 2.
Quindi sulla pensione del coniuge del NUCLEO 1 รจ stato apposto il codice CIDEMINย 999.
8.3 ย Azzeramento degli assegni ordinari di invaliditร in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invaliditร delle Gestioni AGO, ex ENPALS, dei Fondi Speciali Telefonico, Elettrico, Autoferrotranvieri e Volo, con data revisione sanitaria nel corso dellโanno 2025 (GP1AF06), nonchรฉ con scadenza del triennio nel 2025, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
8.4 ย Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
Si rammenta che dal 1ยฐ marzo 2022 i trattamenti di famiglia sulla pensione (assegni familiari per i titolari di pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e assegno al nucleo familiare) spettano solo in presenza di nuclei familiari senza figli (cfr. il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni), e sulle pensioni ai superstiti ai coniugi superstiti riconosciuti inabili.
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dellโarticolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2020, il pagamento viene sospeso da gennaio 2025.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2024 รจ stato registrato con il valore 6 al quartoย byteย nel campo โGP2KF11โ e il campo โCIDEMINโ รจ stato valorizzato con il codiceย 910.
8.5 ย Impostazione del codice delle ricostituzioni d’ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni di importo da data anteriore a gennaio 2025 sono state poste in pagamento per lโanno 2025 con lโimporto aggiornato e sono state contraddistinte con il codiceย 4ย (da ricostituire a credito) ovveroย 7ย (da ricostituire a debito) nell’ultimo carattere del campo โGP1AF05Rโ.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio operativo n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate e quindi poste in pagamento con lo stesso importo del 2024 sono state contraddistinte con il codiceย 5ย nell’ultimo carattere del campo โGP1AF05Rโ.
Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 sono elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
Sono state altresรฌ rinnovate con lo stesso importo del 2024 le pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia di prestazioni collegate al reddito. Tali situazioni sono contraddistinte con il codiceย 0ย nellโultimo carattere del campo โGP1AF05Rโ e il valoreย 004ย in GP1CIDEMIN.
8.6 ย Pensioni rinnovate con importo pari a zero
Lโelenco delle pensioni rinnovate per lโanno 2025 con importo pari a โzeroโ รจ disponibile nellโarea intranet fra le liste parametriche, dal percorso: โProcessiโ > โAssicurato pensionatoโ > โServizi al pensionatoโ > โProcedure di gestione della pensioneโ > โReporting Operativo – Liste Parametricheโ.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche ed eventualmente provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione della posizione.
Si segnalano, in particolare, le pensioni ai superstiti gestite in modalitร โspacchettataโ e intestate a studenti universitari. Anche nel caso di azzeramento dellโimporto, tali posizioni restano vigenti fino al compimento del 26ยฐ anno di etร e non devono pertanto essere eliminate prima del raggiungimento di tale requisito anagrafico.
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalitร di attribuzione dellโindennitร integrativa speciale
Per effetto dellโapplicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dellโindennitร integrativa speciale dal 1ยฐ gennaio 2025 รจ pari a 924,04 euro; lโimporto della stessa indennitร sulla tredicesima mensilitร รจ determinato in 904,04 euro.
Nei casi di cumulo di due o piรน pensioni corrisposte dallโINPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1ยฐ gennaio 2024 si รจ provveduto a bloccare lโimporto dellโindennitร integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sullโindennitร integrativa speciale, sullโimporto mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice โE4โ.
Qualora lโindennitร integrativa speciale fosse giร bloccata allโimporto in pagamento al 31 dicembre 1997, per effetto dellโarticolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007, per effetto dellโarticolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011, per effetto dellโarticolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013, per effetto dellโarticolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici โB7โ, โB8โ, โB9โ, โB0โ, โB2โ, โB3โ, โB4โ, โB5โ, โB6โ, โC7โ, โC8โ, โC9โ, โC0โ, โD1โ, โD2โ, โD3โ, โD4โ, โD5โ, โD6โ, โD7โ, โD8โ, โD9โ, โE1โ, โE2โ ed โE3โ.
Si conferma che anche per lโanno 2024, in presenza di due o piรน pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalitร automatica allโabbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. โprincipaleโ e โsecondariaโ attribuendo lโincremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (cfr. lโart. 1, comma 41, della legge n. 335/1995), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si รจ provveduto ad adeguare lโimporto della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1ยฐ gennaio 2025, considerando lโimporto della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito giร memorizzato in banca dati.
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilitร , attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che lโadeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti allโex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere disposto, secondo le modalitร stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi – Gestione pubblica.
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26ยฐ anno di etร
Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene azzerato dal mese successivo a quello del compimento del 26ยฐ anno di etร .
9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti
Con decorrenza dal 1ยฐ gennaio 2025 sono stati chiusi i diritti al pagamento dellโassegno al nucleo familiare per quei nuclei composti solo dal titolare e dal coniuge e per i quali il coniuge sia deceduto.
Le Strutture territoriali devono provvedere alla chiusura dallโeffettiva data di decesso.
9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nellโanno 2025 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali devono provvedere al rimborso dellโIRPEF solo se di competenza dellโanno solare 2025.
Per la restituzione dellโIRPEF trattenuta nellโanno corrente le Strutture territorialiย devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R3.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme giร trattenute allo stesso titolo di competenza dellโanno 2024:
- nel caso in cui la pensione sia giร stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2024 (entro rata dicembre 2024), il conguaglio a credito viene applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2025;
- nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2025, la rettifica fiscale deve essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
ย 9.6 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali devono provvedere al rimborso dellโIRPEF e dellโeventuale acconto dellโaddizionale comunale solo se di competenza dellโanno solare 2025.
Per la restituzione dellโIRPEF trattenuta nellโanno corrente le Strutture territorialiย devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R4.
Per le modalitร operative di gestione si rinvia ai messaggi operativi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme giร trattenute allo stesso titolo, di competenza dellโanno 2024:
- nel caso in cui la pensione sia giร stata giร esentata nel corso dellโanno 2024 (entro la rata di dicembre 2024), il conguaglio a credito viene applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2025;
- nel caso in cui la pensione venga invece esentata a partire da gennaio 2025, la rettifica fiscale deve essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
10. Pensioni in convenzione internazionale
10.1ย Sospensione dellโintegrazione al trattamento minimo per compimento dellโetร pensionabile estera
Laddove ne ricorrano i presupposti, lโintegrazione al trattamento minimo รจ stata sospesa per le pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale il cui titolare risulti avere compiuto lโetร pensionabile prevista dallโordinamento previdenziale del paese convenzionato.
NellโAllegato n. 3 alla presente circolare รจ riportata lโetร pensionabile prevista dagli ordinamenti previdenziali dei paesi esteri.
Agli interessati destinatari di tale sospensione nel corso dallโanno 2025 vengono inviate specifiche richieste al fine di comunicare la situazione pensionistica estera, utilizzando la modulistica allegata alla medesima richiesta.
10.2ย Aggiornamenti degli importi deiย pro-rataย esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995
Si rammenta che lโarticolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995 ha previsto lโaggiornamento annuale delย pro-rataย estero.
In seguito allo scambio telematico con le Istituzioni estere, vengono aggiornati centralmente iย pro-rataย esteri per lโanno 2025.
In mancanza dellโaggiornamento, le pensioni giร integrate al trattamento minimo fino a concorrenza delย pro-rataย vengono rivalutate senza attribuzione di ulteriori quote di integrazione. Le Strutture territorialmente competenti devono provvedere allโaggiornamento, tramite ricostituzione, dellโimporto delย pro-rataย comunicato dagli interessati o accertato presso le Istituzioni estere competenti.
Per il Venezuela, gli importi delle pensioni sono correlatiย al salario minimo. Pertanto, iย pro-rataย venezuelani sono stati aggiornati sulla base del valore del salario minimo vigente. Lโimporto delle pensioni venezuelane, come pubblicato sulla Gaceta Oficial N.6.691 del 15 marzo 2022 a partire dal 15 marzo 2022 รจ pari a 130 Bolivares Soberanos mensili. Non risultando adeguamenti successivi, per lโanno 2025 รจ stato impostato sul GP2BR10 il valore pari aย 130ย Bolivares Soberanos.
11 Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invaliditร civile soggette a revisione sanitaria
Lโarticolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativoย iterย di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilitร , conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dallโentrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014, che ha introdotto il citato comma 6-bis, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento รจ stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dallโIstituto.
11.2 Indennitร a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennitร previste dallโarticolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001, come modificato dallโarticolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonchรฉ da talasso-drepanocitosi e da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per lโanno 2025 adeguandone lโimporto al trattamento minimo.
11.3 Trasformazione delle pensioni di invaliditร civile in assegno sociale
Lโarticolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando lโarticolo 12ย del decreto-legge n. 78/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dellโassegno sociale, nonchรฉ dellโassegno sociale sostitutivo della pensione di inabilitร civile, dellโassegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato allโincremento della speranza di vita.
Il requisito anagrafico per il diritto allโassegno sociale per il periodo dal 1ยฐ gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 รจ pari a 67 anni.
Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo lโimporto dellโassegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dellโetร prevista, le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordi che compiono 67 anni di etร entro il 30 novembre 2025 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari allโaccertamento del diritto e della misura allโassegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di 67 anni รจ stato attribuito lโimporto dellโassegno sociale senza gli aumenti di cui allโarticolo 67 della legge n. 448/1998 (giร 100.000 lire), e allโarticolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (giร 18.000 lire).
Le Strutture territoriali devono provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
12. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dellโarticolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 127โCRED27; 128โCOOP28; 129 โ VESO29; 143 โ APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata lโimporto stabilito alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico degli enti esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.
12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025
Le prestazioni con scadenza nel 2025 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (โGP1AF06โ).
Il pagamento dellโeventuale rateo di tredicesima รจ stato impostato unitamente allโultima mensilitร .
13. Periodicitร e date di pagamento
13.1 Calendario di pagamento
Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennitร di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchรฉ delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (cfr. lโart. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, da ultimo, dallโart. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per lโanno 2025.
Mese | Giorno disponibilitร valuta | |
ย | Poste | Banche |
Gennaio | 3 | |
Febbraio | 1 | 3 |
Marzo | 1 | 3 |
Aprile | 1 | |
Maggio | 2 | |
Giugno | 3 | |
Luglio | 1 | |
Agosto | 1 | |
Settembre | 1 | |
Ottobre | 1 | |
Novembre | 3 | |
Dicembre | 1 |
13.2 Pagamenti annuali e semestrali
Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicitร mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.
I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.
Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per lโanno 2025:
Importo mensile lordo | Mensilitร | Data pagamento |
Da 0,01 โฌ a 10,00 โฌ | Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima) | 3 gennaio |
Da 10,01 โฌ a 90 โฌ | Da gennaio a giugno | 3 gennaio |
Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima) | 1ยฐ luglio |
14. Certificato di pensione per lโanno 2025
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2025 sarร pubblicato tra i serviziย on lineย disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.