Oggi la Commissione europea ha adottato un pacchetto legislativo sugli investimenti al dettaglio che pone al centro gli interessi dei consumatori. L’obiettivo è consentire agli investitori al dettaglio (vale a dire non professionali) di prendere decisioni di investimento che rispondano alle loro esigenze e preferenze, garantendo che siano trattati in modo equo e debitamente tutelati. In questo modo essi si sentiranno più fiduciosi e sicuri nell’investire nel loro futuro e trarre pieno vantaggio dall’Unione dei mercati dei capitali.
Consulenza e investimenti, nuove norme UE
Uno dei tre obiettivi fondamentali del piano d’azione della Commissione per l’Unione dei mercati dei capitali del 2020 era rendere l’UE un luogo ancora più sicuro per gli investimenti a lungo termine dei cittadini. Il pacchetto legislativo odierno tende a questo risultato e mira a promuovere la partecipazione ai mercati dei capitali dell’UE, tradizionalmente inferiore rispetto a quanto avviene in altre giurisdizioni (per esempio gli Stati Uniti d’America) malgrado gli elevati tassi di risparmio dei cittadini europei. Promuovere l’Unione dei mercati dei capitali è anche uno strumento essenziale per convogliare i finanziamenti privati nell’economia europea e finanziarne la transizione verde e digitale.
Maggiori informazioni sul pacchetto legislativo
Il pacchetto legislativo comprende misure ambiziose e di ampia portata volte a:
- informare meglio gli investitori al dettaglio sui prodotti e i servizi di investimento con modalità più pertinenti e uniformi, adeguando le norme sull’informativa all’era digitale e alle sempre maggiori preferenze di sostenibilità degli investitori;
- aumentare la trasparenza e la comparabilità dei costi imponendo al riguardo l’uso di una presentazione e di una terminologia uniformi. Questo garantirà che i prodotti d’investimento siano effettivamente redditizi per gli investitori al dettaglio;
- garantire che almeno una volta all’anno tutti i clienti al dettaglio ricevano una panoramica chiara del rendimento degli investimenti che compongono il loro portafoglio;
- affrontare i potenziali conflitti di interessi nella distribuzione dei prodotti di investimento vietando gli incentivi alle vendite che si limitano all’esecuzione dell’ordine (cioè quelle in cui non è fornita alcuna consulenza) e facendo in modo che la consulenza finanziaria corrisponda all’interesse superiore degli investitori al dettaglio. Saranno anche introdotte maggiori garanzie e requisiti di trasparenza nei casi in cui saranno consentiti gli incentivi;
- tutelare gli investitori al dettaglio contro il marketing fuorviante garantendo che gli intermediari finanziari (i consulenti) si assumano la totale responsabilità dell’uso (e dell’uso improprio) delle loro comunicazioni di marketing, anche quando sono effettuate tramite i social media, o tramite celebrità o altre terze parti da essi remunerate o incentivate;
- mantenere standard elevati di qualifiche professionali per i consulenti finanziari;
- consentire ai consumatori di prendere decisioni finanziarie migliori, incoraggiando gli Stati membri ad attuare misure nazionali in grado di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, indipendentemente dall’età, dall’estrazione sociale e dal grado di istruzione;
- ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l’accessibilità di prodotti e servizi per gli investitori al dettaglio sofisticati, rendendo più proporzionati i criteri di ammissibilità per diventare un investitore professionale;
- rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza per rendere più facile per le autorità nazionali competenti e per le autorità europee di vigilanza garantire la corretta ed efficace applicazione delle norme in tutta l’UE e combattere insieme le frodi e le pratiche irregolari.
Il pacchetto legislativo odierno ha una vasta portata e riguarda l’intero percorso di investimento dei consumatori. Comprende una direttiva modificativa che rivede le norme vigenti stabilite dalla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa, dalla direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA) e dalla direttiva sull’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), e un regolamento modificativo che rivede il regolamento sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP).
Contesto
Le norme sulla tutela degli investitori attualmente sono distribuite in diversi atti legislativi settoriali, tra cui la MiFID, il regolamento PRIIP, la direttiva OICVM, la direttiva sui GEFIA, la direttiva Solvibilità II e la direttiva sulla distribuzione assicurativa. Le norme possono variare da un atto all’altro e a volte possono essere incoerenti, creando un insieme di obblighi che genera confusione negli investitori al dettaglio. Allo stesso tempo, con la digitalizzazione i modelli di distribuzione sono cambiati e sono nate nuove forme di marketing degli strumenti finanziari rivolte ai clienti al dettaglio.
Negli ultimi tre anni la Commissione ha raccolto dati sui quali basare le proposte odierne, per esempio attraverso uno studio approfondito sulle principali questioni che interessano gli investitori al dettaglio (informativa, consulenza, incentivi, adeguatezza), ampie consultazioni pubbliche, richieste di consulenza alle autorità europee di vigilanza e numerosi contatti con i portatori di interessi.
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