Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dallโultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Con unaย circolareย โomnibusโ, le Entrate illustrano tutte le possibilitร e le modalitร per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nellโattuale situazione di crisi economica.
Tregua fiscale, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La circolare di oggi segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. In particolare, il documento di prassi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolaritร formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul โravvedimento specialeโ previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo dโimposta 2021 e precedenti, sullโadesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Il documento contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati allโAgente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1ยฐ gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Spazio inoltre alle indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione).
Come regolarizzare le irregolaritร formaliย โ Nel documento di prassi, lโAgenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo dโimposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolaritร od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, lโomessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali giร contestate in atti divenuti definitivi al 1ยฐ gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nellโambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Il nuovo ravvedimento specialeย โ Il โravvedimento operoso specialeโ introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo dโimposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre allโimposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dellโintero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolaritร e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che รจ possibile regolarizzare le violazioni โsostanzialiโ dichiarative e le violazioni sostanziali โprodromicheโ alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale รจ possibile ricorrere allโistituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione รจ necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state giร contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui allโarticolo 36-ter del DPR n. 600/1973.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamentoย โ La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dallโAgenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nellโapplicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti:
- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1ยฐ gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1ยฐ gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dallโAgenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rateย – La procedura prevista prevede la possibilitร di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, lโomesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonchรฉ a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1ยฐ gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero lโatto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1ยฐ gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure lโatto di intimazione. Nellโipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate รจ esclusa la possibilitร di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1ยฐ gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. ร possibile regolarizzare lโomesso pagamento anche quando, alla data del 1ยฐ gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dellโarticolo 15-ter del DPR n. 602/1973.
Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 e definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossioneย โ Dโintesa con lโAgenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 2/E di oggi dedica spazio ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1ยฐ gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1ยฐ gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Definizione agevolata delle controversie tributarieย – La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui รจ parte lโAgenzia delle entrate ovvero lโAgenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1ยฐ gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dellโintegrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. ร esclusa la possibilitร di fruire della compensazione prevista dallโarticolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000 รจ ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
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