Come precisato dalla circolare n. 98/2025 dellโINPS, la legge di Bilancio 2025 ha modificato lโarticolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introducendo, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1ยฐ gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso allโindennitร di disoccupazione NASpI, in presenza di specifiche condizioni.
Naspi, chiarimenti e aggiornamenti dell’INPS: nuovo requisito non incide su misura e durata
La novitร legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1ยฐ gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dallโultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
La medesima disposizione esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternitร e della paternitร , nonchรฉ le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, consentono lโaccesso alla prestazione NASpI.
Si precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione NASpI, puรฒ riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per quanto attiene allโaspetto strettamente contributivo si evidenzia che, ai fini del diritto alla prestazione, in particolare, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternitร obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta giร versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purchรฉ regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro allโestero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilitร di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di etร nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Qualora nel periodo di osservazione, che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione, siano presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.
Giova, infine, ribadire che le novitร introdotte dalla legge di Bilancio si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione che lโassicurato deve fare valere nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Pertanto, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le previgenti disposizioni.